Art. 1 – Denominazione e sedeSu iniziativa della Provincia Lombardo Veneta dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi, Ente civilmente
riconosciuto quale persona giuridica di diritto privato a norma del R.D. n. 682 del 22 maggio 1932, iscritto al Registro delle Persone Giuridiche del
Tribunale di Milano n. 404 – 15 – 418bis, è costituita, a norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, del D.Lgs. 460/97 e della legge n. 49/1987, la
Fondazione denominata: "FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE UMANA E LA SALUTE – PRO.SA ONLUS" con sede in Milano, Via Lepetit n. 4, e durata illimitata.
Art. 2 – FinalitàLa Fondazione non ha scopo di lucro e si propone fini esclusivamente di solidarietà sociale nei settori della
beneficenza, dell’educazione e dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria a favore dei bisognosi e delle popolazioni dei paesi in via di
sviluppo.
La Fondazione, potrà svolgere attività di cooperazione allo sviluppo delle popolazioni del terzo mondo attraverso la gestione di progetti, la
realizzazione di interventi di sostegno, l’erogazione di sovvenzioni e aiuti umanitari.
Art. 3 – ScopiPer il perseguimento dei propri fini, nel rispetto dei principi etico-morali e culturali del pluralismo, della cooperazione
e della pace tra i popoli, della giustizia e della solidarietà ed in attuazione di una comunità umana fondata sui valori della fraternità e
dell’eguaglianza, la Fondazione:
- promuove e sostiene iniziative a favore delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo;
- eroga sussidiazioni economiche a favore delle collettività dei paesi in via di sviluppo;
- finanzia la realizzazione di programmi a breve e a medio periodo nei Paesi in via di sviluppo, in particolare nei settori dell’educazione e
della assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria;
- promuove iniziative finalizzate a favorire la formazione in loco dei cittadini dei Paesi in via di sviluppo in campo educativo, assistenziale e
sanitario;
- sottoscrive convenzioni con enti e società pubbliche o private per l’erogazione a favore dei suddetti soggetti di prestazioni in campo educativo
e socio-sanitario, ivi compresi ricoveri, interventi, cure, presidi, assistenze;
- gestisce iniziative educative, socio-sanitarie e socio assistenziali per i suddetti soggetti;
- provvede alla selezione, alla formazione e all’impiego dei volontari, anche in servizio civile, da destinare all’attività di cooperazione allo
sviluppo internazionale;
- promuove iniziative atte a favorire l’intervento di volontari e collaboratori da destinare all’attività di cooperazione allo sviluppo
internazionale.
Art. 4 – Organi della FondazioneSono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione.
- i Revisori dei Conti.
Art. 5 - Consiglio di AmministrazioneIl Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri nominati dall'Ente promotore e,
in caso di suo impedimento, dall'Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi e, in caso di ulteriore impedimento, da chi sarà designato dal
predetto Ordine.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati o revocati con le stesse modalità
della nomina.
In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere nel corso del triennio per qualsiasi motivo (dimissioni, decesso, revoca o
impedimento permanente), lo stesso verrà sostituito dal medesimo soggetto che lo aveva nominato.
Il nuovo Consigliere rimane in carica fino alla
scadenza dell'intero Consiglio.
Nel caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri originariamente nominati l'intero Consiglio sarà
automaticamente decaduto e occorrerà procedere al rinnovo dell'intero Consiglio.
Il Consiglio rimane in carica fino alla sua sostituzione.
Al
Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con facoltà di delegare i
poteri delegabili per legge al Presidente e al Vice-Presidente.
Il Consiglio approva entro il 30 novembre il bilancio di previsione per l'anno
successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente.
Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei tre quarti
dei suoi componenti, potrà apportare modifiche al presente Statuto, che devono essere conformi alle finalità istitutive.
Le cariche di Consiglieri non
danno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per ragioni d'ufficio.
Art. 6 - Il PresidenteIl Consiglio di Amministrazione, elegge al suo interno un Presidente ed un Vice-Presidente che lo sostituisce in
caso di assenza od impedimento.
Al Presidente, o a chi ne fa le veci, spetta la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in
giudizio. Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.
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