Statuto della Fondazione


Art. 1 – Denominazione e sede

Su iniziativa della Provincia Lombardo Veneta dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi, Ente civilmente riconosciuto quale persona giuridica di diritto privato a norma del R.D. n. 682 del 22 maggio 1932, iscritto al Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Milano n. 404 – 15 – 418bis, è costituita, a norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, del D.Lgs. 460/97 e della legge n. 49/1987, la Fondazione denominata: "FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE UMANA E LA SALUTE – PRO.SA ONLUS" con sede in Milano, Via Lepetit n. 4, e durata illimitata.

Art. 2 – Finalità

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone fini esclusivamente di solidarietà sociale nei settori della beneficenza, dell’educazione e dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria a favore dei bisognosi e delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo.
La Fondazione, potrà svolgere attività di cooperazione allo sviluppo delle popolazioni del terzo mondo attraverso la gestione di progetti, la realizzazione di interventi di sostegno, l’erogazione di sovvenzioni e aiuti umanitari.

Art. 3 – Scopi

Per il perseguimento dei propri fini, nel rispetto dei principi etico-morali e culturali del pluralismo, della cooperazione e della pace tra i popoli, della giustizia e della solidarietà ed in attuazione di una comunità umana fondata sui valori della fraternità e dell’eguaglianza, la Fondazione: Art. 4 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione: Art. 5 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri nominati dall'Ente promotore e, in caso di suo impedimento, dall'Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi e, in caso di ulteriore impedimento, da chi sarà designato dal predetto Ordine.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati o revocati con le stesse modalità della nomina.
In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere nel corso del triennio per qualsiasi motivo (dimissioni, decesso, revoca o impedimento permanente), lo stesso verrà sostituito dal medesimo soggetto che lo aveva nominato.
Il nuovo Consigliere rimane in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.
Nel caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri originariamente nominati l'intero Consiglio sarà automaticamente decaduto e occorrerà procedere al rinnovo dell'intero Consiglio.
Il Consiglio rimane in carica fino alla sua sostituzione.
Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con facoltà di delegare i poteri delegabili per legge al Presidente e al Vice-Presidente.
Il Consiglio approva entro il 30 novembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente.
Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, potrà apportare modifiche al presente Statuto, che devono essere conformi alle finalità istitutive.
Le cariche di Consiglieri non danno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per ragioni d'ufficio.

Art. 6 - Il Presidente

Il Consiglio di Amministrazione, elegge al suo interno un Presidente ed un Vice-Presidente che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.
Al Presidente, o a chi ne fa le veci, spetta la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

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